STATUTO DELLA UILT PIEMONTE – UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO – A.P.S.

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

  1. E’ costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione denominata: “UILT Regionale PIEMONTE”, di seguito indicata come Associazione. L’Associazione opera quale centro culturale di promozione sociale senza fine di lucro ed è riconosciuta quale articolazione territoriale della Rete Associativa UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO – UILT Aps (di seguito: Rete Associativa). In seguito all’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione dell’Associazione muterà automaticamente in “UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO REGIONALE PIEMONTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” – per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche “UILT Regionale PIEMONTE Aps” oppure “UILT PIEMONTE Aps”. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.
  2. L’Associazione è costituita quale autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economico-patrimoniali e finanziari, statutari ed organizzativi, fermo restando che il suo riconoscimento quale articolazione territoriale della Rete Associativa importa la conformità delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti con le finalità, l’oggetto, il modello degli assetti organizzativi, statutari e regolamentari, nonché degli indirizzi strategici della Rete Associativa.
  3. L’Associazione è legata alla Rete Associativa da un patto associativo stabile che può essere sciolto, laddove ricorrano gravi motivi, dalla stessa Rete Associativa.
  4. La denominazione e il marchio UILT sono di proprietà esclusiva della Rete, pertanto, in caso di revoca del Patto associativo ai sensi del successivo articolo 26, comma 1, l’Associazione cesserà l’utilizzo di detta denominazione e del marchio con effetto immediato.

Art. 2 – SEDE E DURATA

  1. L’Associazione ha sede in Via Q. Sella 14 – 10036 Settimo Torinese (TO).
  2. Il trasferimento della sede legale, in deroga alle previsioni che disciplinano le attribuzioni in materia di modifiche statutarie, può essere deliberato dal Consiglio Regionale nell’ambito della stessa
    Regione e, all’interno dello stesso Comune, anche dal Comitato Esecutivo regionale.
  3. L’Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria Regione anche tramite sedi secondarie, amministrative e/o unità locali che saranno istituite con apposita delibera del Comitato Esecutivo regionale – che ne individuerà altresì le attribuzioni – ferma
    l’unitarietà giuridica, organizzativa, patrimoniale, statutaria dell’Associazione regionale.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITA’

  1. L’Associazione, unitamente alla UILT Rete Associativa di cui condivide espressamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza presso le diverse generazioni e presso ogni ceto sociale, di contributo all’uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo, in favore di singoli e di comunità e con attenzione anche alle giovani generazioni, in chiave eminentemente educativa e formativa.
  2. L’Associazione opera garantendo la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie applicando un modello di governance finalizzato a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell’Associazione, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la libera elettività delle cariche sociali.
  3. L’Associazione non ha finalità di lucro e, avvalendosi dell’apporto prevalente dei volontari associati, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

    a) raccogliere attorno a sé quelle forze teatrali, culturali e dello spettacolo che qualifichino l’Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

    b) valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale, sociale, civica, educativa degli associati e la loro libera espressione della personalità e del pensiero attraverso ogni forma espressiva laboratoriale e dello spettacolo e promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua accezione, proponendosi come luogo di incontro, di aggregazione, di partecipazione nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve poter essere parte integrante della vita dell’uomo;

    c) promuovere e coordinare le attività delle Compagnie aderenti e delle Compagnie affiliate, nonché facilitare lo scambio e la mutualità nelle attività di spettacolo e laboratoriali tra le stesse Compagnie, quale modello di condivisione, sviluppo delle relazioni umane, della cultura, della partecipazione e, specie per le giovani generazioni, della crescita educativa;

    d) promuovere l’utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;

    e) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento all’arte della rappresentazione teatrale e della recitazione, al fine di favorire la crescita di talenti espressivi e consentire alle realtà minori di poter dare il miglior contributo alla diffusione della
    cultura e della passione per il teatro, le arti visive e recitative;

    f) facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale e di
    recitazione;

    g) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;

    h) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e, in
    particolare, a favore dell’attività teatrale e dello spettacolo amatoriale, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.

  4. L’Associazione sviluppa le finalità descritte nelle lettere precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di raccolta fondi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117.

Art. 4 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

  1. L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. n. 117:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    • formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
    attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
    delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
    successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
    • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
    armata;
    • promozione e tutela dei diritti umani, e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle
    pari opportunità di genere tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    • servizi strumentali ad enti del Terzo Settore di cui all’art. 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 117, anche nell’ambito delle attività di supporto, rappresentanza e promozione svolte in quanto Rete Associativa.
  2. Per la promozione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale, con esemplificativo ma non esaustivo riferimento alle attività editoriali di cui all’art. 5, lett. i) del D.Lgs. n. 117, l’Associazione potrà svolgere iniziative di comunicazione anche su stampa o su supporto audiovisivo, così come attraverso le nuove tecnologie e altresì mediante la produzione di una propria rivista di settore e di approfondimento su tematiche teatrali, artistiche e culturali, nonché con iniziative di produzione e/o realizzazione di riviste ed informative su siti e portali web.
  3. All’Associazione, quale articolazione territoriale della Rete Associativa, sono delegate, con riguardo alla competenza territoriale di riferimento ed in modalità e termini definiti da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale della Rete Associativa, una o più delle funzioni e delle attività svolte dalla Rete medesima.

Art. 5 – RACCOLTA FONDI

  1. L’Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  2. L’Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – ATTIVITA’ DIVERSE

  1. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente Statuto si uniformerà. Le attività diverse non già identificate in Statuto sono individuate ed istituite dal Comitato Esecutivo regionale.

Art. 7 – ADESIONI, AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

  1. Quale articolazione territoriale della Rete Associativa e quale snodo imprescindibile della rappresentanza di questa a livello locale, l’Associazione realizza:
    • l’adesione delle Compagnie che rivestono la qualifica di Aps;
    • l’affiliazione delle Compagnie prive della qualifica di Aps;
    • il rilascio alle Compagnie aderenti o affiliate, anche solo in formato elettronico, delle tessere associative affinché possano procedere al tesseramento dei loro soci;
    • il tesseramento sociale, anche solo in formato elettronico, dei soci delle Compagnie aderenti o affiliate, in seguito al tesseramento da queste realizzate del proprio corpo sociale.

Art. 8 – VOLONTARI

  1. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati, nonché delle persone aderenti alle Compagnie aderenti ed a quelle affiliate. Sul punto valgono le disposizioni stabilite all’art. 35, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà, se non in contrasto con la legge, di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto da disposizioni di legge, sono demandate ad un regolamento interno.
  2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo dell’Associazione. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale, anche attraverso polizze eventualmente stipulate, a tali fini, dalla Rete associativa. La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
  3. L’Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate analitiche affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell’Associazione, anche nella modalità di cui all’articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117. L’Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

Art. 9 – ALTRE RISORSE UMANE

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 117.

Art. 10 – ASSOCIATI

  1. L’Associazione regionale è una articolazione territoriale della Rete Associativa, alla quale aderiscono attraverso un patto associativo le Compagnie, Associazioni con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 117. Gli associati delle Compagnie, persone fisiche che condividono la missione associativa della Rete, sono tesserati della Rete stessa e soci dell’Associazione, ai cui processi democratici e di rappresentanza partecipano attraverso delegati eletti presso le Assemblee delle Compagnie come meglio precisato nel successivo comma 4.
  2. La Rete, attraverso l’Associazione, affilia Associazioni senza scopo di lucro non dotate della qualifica di Aps. L’affiliazione non integra la sussistenza di un patto associativo tra l’Associazione e la Rete, da un lato, e le Associazioni affiliate, dall’altro, bensì la condivisione, da parte delle affiliate, delle finalità poste a base della missione associativa di Rete, e l’impegno a collaborare per il loro perseguimento, con i mezzi e le forme proprie di ciascuna, in piena autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale. I soci persone fisiche delle Associazioni affiliate sono tesserati della Rete e soci dell’Associazione, ai cui processi democratici e di rappresentanza partecipano attraverso delegati eletti presso le Assemblee delle affiliate, come meglio precisato nel successivo comma 4.
  3. L’Associazione provvede alla trasmissione periodica degli elenchi dei soci-tesserati presso il territorio di riferimento, secondo le disposizioni stabilite nel richiamato regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio nazionale della Rete, o in separata determinazione deliberativa dello stesso Consiglio nazionale.
  4. I soci sono rappresentati presso gli organi dell’Associazione attraverso l’Organismo dell’Assemblea Generale Regionale di cui al successivo art. 16, cui partecipano i delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie aderenti o affiliate.
  5. La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento. La quota associativa non rimborsabile, neanche al cessare del rapporto associativo per qualunque causa, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
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  6. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato UILT che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.
  7. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 13.

Art. 11 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

  1. La domanda di ammissione, corredata dalla documentazione indicata dal Regolamento in materia di tesseramento dovrà essere presentata alla Compagnia aderente o affiliata all’Associazione cui il socio intende partecipare.
  2. L’accettazione della domanda da parte della Compagnia aderente o affiliata, secondo le norme dei rispettivi Statuti, comporta l’accettazione della stessa anche da parte dell’Associazione.
  3. Rimane in ogni caso ferma la facoltà della Rete Associativa da esercitare entro trenta giorni, di non ratificare, con motivata delibera del Comitato Esecutivo nazionale, la condizione di socio UILT.
  4. In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera ex nunc, con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri della Rete Associativa, quale organo di garanzia statutaria e di giustizia interna. La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Art. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. E’ assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. All’Associazione, per il tramite delle Compagnie aderenti e affiliate, possono iscriversi tutti i cittadini e le cittadine che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.
  2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell’approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell’elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell’Associazione in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell’elettorato passivo e l’elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
  3. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
  4. Il diritto di voto è esercitato dai soci UILT avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, fermi i vincoli di legge eventuali.
  5. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117 e secondo le modalità individuate nell’art. 15 comma 1, del presente Statuto. Il diritto di voto è condizionato all’iscrizione nel libro soci con anzianità pari o superiore a tre mesi.
  6. Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali indicati nell’art. 25 del presente Statuto, secondo le modalità ivi descritte.
  7. Ogni socio ha l’obbligo di:
    • accettare ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
    legittimamente assunte dagli organi associativi, salvo il diritto di recesso;
    • versare la quota associativa annuale.

Art. 13 – DECADENZA DEI SOCI

  1. La qualifica di socio si perde per:
    • recesso;
    • esclusione:
    • decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
    • perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione;
    • morte.
  2. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell’Associazione e della Rete Associativa e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione e alla Rete Associativa.
  3. In tali casi, il Comitato Esecutivo della UILT, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
    • richiamo scritto;
    • inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato
    non superiore ad un anno;
    • esclusione.
  4. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio, anche a seguito di revoca o mancato rinnovo dell’adesione o affiliazione della Compagnia cui aderiscono, perdono i diritti connessi al tesseramento alla UILT e al rapporto associativo in genere, e decadono da qualsiasi incarico, ad ogni livello. I cessati sono sostituiti dai primi dei non eletti in lista, o nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione. Nel caso di cessazione del Presidente regionale si provvederà alla convocazione, da parte del Consiglio Regionale, della Assemblea Generale regionale.
  5. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo nazionale della Rete Associativa e, per conoscenza, alla Compagnia di appartenenza e all’Associazione, la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Esecutivo nazionale che prende atto del recesso e, in ogni caso, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione, da operare nelle forme stabilite dal regolamento sul tesseramento.
  6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
  7. I soci cessati per qualunque causa (a titolo esemplificativo: receduti, decaduti o esclusi) non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, come esplicitato anche ai sensi del precedente articolo 10 comma 5.

Art. 14 – ORGANI

  1. L’Associazione è articolazione territoriale di Rete Associativa, ed i suoi assetti organizzativi interni si dispongono in conformità con quelli della Rete.
  2. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea Generale regionale dei delegati;
    b) Il Consiglio Regionale;
    c) Il Comitato Esecutivo Regionale;
    d) l’Organo di Controllo, anche monocratico, da nominare al superamento dei limiti stabiliti
    dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 117;
    e) il Revisore Legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell’art. 31 del
    D.Lgs. n. 117.
  3. I componenti degli Organi di cui al precedente comma, lettere a) b), c), devono essere soci UILT.
  4. Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi, alla convocazione, al voto, alle decadenze e al
    funzionamento operativo degli Organismi dell’Associazione, ove non già previsto dal presente
    Statuto e da quello della Rete Associativa, dispongono i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale della Rete Associativa e, in subordine, quelli approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 15 – RIUNIONI DEGLI ORGANI

  1. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell’esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
  2. Di tutte le riunioni degli Organi è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato, anche in modalità elettronica o digitale, nei libri sociali. Per l’Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei conti si osservano le disposizioni appositamente previste.

Art. 16 – L’ASSEMBLEA GENERALE REGIONALE

  1. L’Assemblea Generale regionale è costituita dai soci delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie aderenti e affiliate all’Associazione.
  2. Fermo restando il requisito individuato nel precedente art. 14, comma 3, in caso di decesso o impossibilità del delegato eletto a svolgere la rappresentanza, anche a seguito della perdita della qualità di socio, si applicano le previsioni dello Statuto nazionale della UILT Aps che prevedono:
    • la nomina, da parte dei rappresentanti legali delle Compagnie aderenti, di uno tra essi quale
    delegato, con priorità per il legale rappresentante dell’ultima Compagnia cui il delegato sostituito
    è stato iscritto;
    • la sostituzione del delegato impossibilitato con il delegato supplente eletto dalle Assemblee dei
    soci delle Compagnie affiliate.
  3. Le disposizioni sulla modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli
    associati presso l’Assemblea Generale regionale sono demandate a disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale e sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l’effettività della rappresentanza anche ai territori a minor sviluppo associativo.
  4. In deroga al precedente comma, le disposizioni sulle modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l’Assemblea Generale regionale sono demandate a disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Nazionale, per le sedute convocate per l’elezione dei delegati all’Assemblea Generale nazionale, e sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l’effettività della rappresentanza anche ai territori a minor sviluppo associativo.
  5. L’Assemblea Generale regionale è convocata di norma ogni quattro anni dal Consiglio Regionale, con avviso pubblicato sul sito Internet della Associazione e comunicato via posta elettronica almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa viene indetta per:
    • eleggere il Presidente regionale;
    • eleggere i componenti del Consiglio Regionale;
    • eleggere i componenti dell’Organo di Controllo e stabilirne i compensi; • eleggere i delegati presso l’Assemblea Generale Nazionale.
  6. All’Assemblea Generale regionale, anche riunita in seduta straordinaria, sono demandati, inoltre, i seguenti compiti:
    • revocare i componenti dell’Organo di Controllo;
    • deliberare sulle modifiche statutarie, salvo i casi di modifiche imposte da sopravvenute disposizioni di legge, nel qual caso provvede il Consiglio Regionale;
    • stabilire, nell’ambito della missione dell’ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, gli obiettivi strategici di mandato;
    • deliberare sull’azione sociale di responsabilità verso amministratori e componenti degli Organi di controllo e della revisione, richiamata in articolo 25, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117;
    • deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  7. L’Assemblea Generale regionale può deliberare, previo parere vincolante reso in forma scritta del Consiglio Nazionale la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
  8. L’Assemblea Generale regionale, anche riunita in seduta straordinaria, delibera a maggioranza semplice. E’ regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati quanti rappresentino la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo degli associati. Le delibere sulle materie di cui al precedente comma 7 sono assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole dei delegati che rappresentino tre quarti degli associati e, in seconda, con le maggioranze previste per le delibere assunte dall’Assemblea in prima convocazione su oggetti diversi dalle materie richiamate.
  9. L’Assemblea Generale regionale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea ed approva il regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17 – IL CONSIGLIO REGIONALE

  1. Il Consiglio Regionale è costituito dai soci Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale regionale e dal Presidente regionale. E’ composto in numero variabile da cinque a ventuno componenti, determinato dall’Assemblea generale regionale. Il suo mandato dura quattro anni e scade alla data di insediamento del nuovo Consiglio eletto dall’Assemblea generale regionale. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti, il quale conclude il suo mandato alla data in cui termina il mandato del Consiglio, secondo quanto più sopra stabilito.
  2. I componenti del Consiglio Regionale che abbiano perso la qualifica di socio UILT decadono con dichiarazione pronunciata dall’Organo di cui fanno parte e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla perdita del requisito, anche in assenza della dichiarazione sopra richiamata.
  3. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente regionale, su delibera del Comitato Esecutivo regionale che ne stabilisce l’ordine del giorno, e si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta sia necessario per il perseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato anche qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente regionale e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
  4. Al Consiglio Regionale spettano i seguenti compiti:
    a) definire le linee di indirizzo strategico per il perseguimento degli obiettivi di mandato stabiliti
    dall’Assemblea Generale regionale;
    b) approvare il bilancio annuale di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale;
    c) eleggere e revocare i componenti del Comitato Esecutivo regionale;
    d) approvare il conto preventivo della gestione entro il termine di cui al successivo art. 24, comma2;
    e) nominare l’Organo di controllo se, nel corso del mandato del Consiglio, sopravvengano le condizioni di legge (art. 30, comma 2, Dd.Lgs. n. 117) per la sua prima nomina;
    f) nominare e revocare il Revisore Legale dei Conti e stabilirne il compenso;
    g) convocare l’Assemblea Generale regionale, stabilendone l’ordine del giorno, ed approvare il regolamento per la sua tenuta, salvo quanto disposto al precedente art. 16, comma 4;
    h) stabilire il compenso da attribuire ai componenti l’Organo di Controllo, se non provveduto in sede di nomina da parte dell’Assemblea generale, o attribuire il compenso da questa eventualmente determinato in via complessiva, ai singoli componenti;
    i) approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
    j) approvare i regolamenti interni, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto;
    k) deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  5. Il Consiglio Regionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.

Art. 18 – IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

  1. Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo ed amministrativo delle articolazioni territoriali regionali della UILT che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio Regionale al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato.
  2. I componenti del Comitato Esecutivo sono i soci eletti dal Consiglio Regionale in un numero variabile da tre a sette, durano in carica quattro anni e scadono, in ogni caso, alla data di insediamento del nuovo Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo possono essere rieletti. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Regionale elegge il nuovo componente, il cui mandato scade alla data di scadenza dell’Organismo.
  3. I componenti del Comitato Esecutivo regionale che abbiano perso la qualifica di socio UILT decadono con dichiarazione pronunciata dall’Organo di cui fanno parte e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla perdita del requisito, anche in assenza della dichiarazione sopra richiamata.
  4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente regionale o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti, nel qual caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, e comunque non meno di tre volte l’anno. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente regionale o, in mancanza, dal Vice-presidente. Elegge, al suo interno, un Segretario che cura, insieme al Presidente, gli aspetti amministrativi della gestione.
  5. Al suo interno, alla prima riunione di mandato e, successivamente, ove sia cessata la carica, il Comitato Esecutivo elegge il Vice-presidente.
  6. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.
  7. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’articolazione territoriale, salve le materie ed attribuzioni dal presente Statuto devolute ad altri organismi.
    A titolo esemplificativo, spetta all’Organo di amministrazione:
    • gestire le procedure di adesione ed affiliazione delle Compagnie e provvedere al tesseramento, anche indiretto, dei soci e al rilascio della tessera sociale UILT (anche solo in forma telematica), secondo quanto indicato dall’art. 7 del presente Statuto ed in conformità al regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio Nazionale;
    • attuare gli obiettivi di mandato stabiliti dall’Assemblea Generale regionale secondo le linee di indirizzo strategico definite dal Consiglio Regionale;
    • documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117;
    • deliberare la convocazione del Consiglio Regionale, stabilirne l’ordine del giorno e curarne la preparazione;
    • predisporre annualmente il progetto di bilancio e il conto preventivo della gestione, nonché il bilancio sociale, se redatto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
    • aggiornarel’elencodeisocirelativiallapropriaareaterritorialeecurarelagestioneamministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione;
    • curare il deposito del bilancio o del rendiconto di cui all’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117;
    • svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente
    attribuita dal presente Statuto ad altro Organo.

Art. 19 – IL PRESIDENTE REGIONALE,

  1. Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale, anche in sede processuale, dell’articolazione territoriale regionale e spende la firma sociale, con le limitazioni individuate nel presente articolo.
  2. Per l’apertura e la gestione di conti correnti ed operazioni bancarie in genere, occorre la firma, congiunta, del Presidente e del Segretario. Per la gestione di conti correnti su base attiva, in relazione ad operazioni di ordinaria amministrazione, il Comitato Esecutivo può deliberare per la sola firma del Presidente. Non rientrano nell’ordinaria amministrazione le operazioni passive di valore unitario superiore al limite stabilito dal Comitato Esecutivo.
  3. Il Presidente regionale svolge ogni attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.
  4. Il Presidente regionale partecipa, con diritto di voto, al Coordinamento dei Presidenti regionali ai
    sensi dello Statuto nazionale UILT Aps.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117, l’Assemblea Generale regionale nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117. L’Assemblea Generale elegge anche i componenti supplenti dell’Organo, in numero di due, se collegiale, di uno, se monocratico. Il componente supplente dell’Organo monocratico e almeno uno dell’Organo collegiale sono dotati dei requisiti professionali di cui al richiamato art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117.
  2. L’organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. 117, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l’Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.
  3. Di ogni seduta dell’organo di controllo è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo e firmato da tutti i componenti.
  4. Il Presidente dell’Organo di Controllo o il componente unico ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo regionale; in caso di impedimento, se di natura collegiale, può delegare un altro membro del Collegio.
  5. La carica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione, così come con rapporti di natura lavorativa o rapporti economici e/o di fornitura con l’Associazione. Valgono le disposizioni di legge in materia di incompatibilità, con decadenza immediata del componente all’accertamento delle relative cause da parte del Consiglio Regionale.
  6. La revoca dei componenti l’Organo di Controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
  7. La durata dell’incarico dell’Organo di Controllo è di quattro anni. La scadenza, in ogni caso, coincide con quella stabilita per l’Assemblea regionale convocata ordinariamente per il rinnovo delle cariche, e dunque, in tali casi, la durata può essere diversa da quella stabilita nel periodo precedente. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell’incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo.

Art. 21 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

  1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di Controllo, il Consiglio Regionale nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto presso il relativo registro.
  2. Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo regionale in cui viene predisposto il progetto di bilancio e alle riunioni del Consiglio Regionale di approvazione del bilancio.
  3. La revoca del Revisore Legale dei Conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio. Si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e le previsioni di cui all’articolo 28, comma 2.
  4. La durata dell’incarico dell’Organo di Controllo è di quattro anni, e scade alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla sua nomina. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell’incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo.
  5. Delle verifiche periodiche il revisore redige verbale che, firmato, è collocato nel relativo libro sociale, conservato a sua cura.

Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

  1. Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo volontario e gratuito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di compensi agli organi di controllo e di revisione legale dei conti.
  2. Alle figure elettive spettano i rimborsi delle spese analiticamente documentate per le attività svolte in ragione dell’incarico. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117. A tal fine, il Consiglio Regionale approva un regolamento sui rimborsi spese, anche nell’ambito del regolamento di cui all’art. 8, comma 3 del presente Statuto.
  3. Gli amministratori uscenti devono procedere al passaggio delle consegne con la redazione di un inventario degli attivi e dei passivi a data di fine mandato, da consegnare agli amministratori entranti.
  4. Nei casi di necessità ed urgenza, l’Organo di livello inferiore può assumere decisioni spettanti ad organismo di livello superiore, salvo ratifica successiva di questi. La disposizione non si applica per l’esercizio delle attribuzioni dell’Assemblea regionale, che rimangono sua imprescindibile prerogativa. La mancata ratifica entro il termine di 60 (sessanta) giorni importa decadenza della
    delibera, con efficacia ex nunc.

Art. 23 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche individuate nel successivo comma 4 del presente articolo, le entrate e le rendite comunque conseguite.
  2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo delibera dell’Assemblea regionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
  4. L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse, quali:
    a) quote associative;
    b) contributi pubblici e privati;
    c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali;
    e) attività di raccolta fondi;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    g) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità
    alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
    h) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117;
    i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117 o di altre norme competenti in materia, compatibili con le finalità dell’associazione di promozione sociale.
  5. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 – BILANCIO DI ESERCIZIO

  1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Prima del 30 novembre di ogni anno il Consiglio Regionale approva il progetto di conto preventivo proposto dal Comitato Esecutivo. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il 30 aprile di quello successivo lo stesso Comitato Esecutivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo
    che deve essere approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 maggio.
  3. Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ed è redatto secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti del Terzo Settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.
  4. Nella relazione di missione è altresì documentato, a cura del Comitato Esecutivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117.
  5. Se l’Associazione regionale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali comunque denominate inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro, può predisporre il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117 dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
  6. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Regionale convocato per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione; è pubblicato, a tal fine, sul sito internet dell’Associazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, o è reso disponibile ai soci con mezzi telematici.
  7. Il bilancio o il rendiconto per cassa approvati dal Consiglio Regionale devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in osservanza dei termini di legge.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

  1. Per ognuno degli Organi dell’Associazione, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
    a) il libro dei soci;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
    e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 117, se istituito;
    f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
  2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
    • per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
    • per i libri dalla lettera b) alla lettera f) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
  3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec (posta elettronica certificata) con un preavviso minimo di 15 giorni.
  4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l’esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio e all’eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare e diffondere le informazioni apprese ed i documenti acquisiti per attività concorrenziali. Ulteriori disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.
  5. Il socio, o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.

Art. 26 – DISCONOSCIMENTO E COMMISSARIAMENTO

  1. Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale revoca il riconoscimento dell’Associazione e scioglie il patto associativo, cui consegue la revoca di ogni rappresentanza territoriale ed il divieto di spendita del nome UILT.
  2. A tutela del corpo associativo, a seguito della delibera di cui al comma precedente, gli Enti aderenti sono presi in carico, per l’assistenza necessaria, dalla UILT o da articolazione territoriale viciniore, fino alla ricostituzione della nuova struttura regionale. E’ assicurato, al corpo associativo, l’esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai soci UILT.
  3. In caso di gravi e ripetute irregolarità, accertate anche a mezzo di ispezioni deliberate dal Comitato Esecutivo nazionale, che ledano gravemente i diritti degli associati, il buon nome della Rete Associativa o l’integrità patrimoniale della sede, il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento del Consiglio Regionale e dell’Esecutivo regionale e nominare un Commissario nazionale che svolga, temporaneamente e comunque per non più di un anno, le funzioni degli Organi disciolti. I poteri del Commissario sono meglio individuati nella delibera di nomina.

Art. 27 – CENTRO STUDI

  1. L’Associazione può promuovere un proprio Centro Studi costituito da due o più associati – e/o figure terze che si siano distinte per particolari meriti artistici – e da un Responsabile che lo presiede. I componenti del Centro Studi sono nominati dal Comitato Esecutivo regionale. In alternativa all’organo collegiale, il Comitato Esecutivo regionale può nominare e affidare i relativi compiti (di analisi, studio e promozione di iniziative in sede locale) ad un organo consultivo monocratico, individuato nella figura del Responsabile per gli Studi. Il Responsabile del Centro Studi o il Responsabile per gli Studi sono individuati, di norma, tra i componenti del Comitato Esecutivo regionale.
  2. Il Responsabile del Centro Studi o, nell’ipotesi di organo monocratico, il Responsabile per gli Studi, sono componenti del Centro Studi nazionale UILT, organo di natura consultiva previsto tra gli Organi statutari della Rete Associativa. 
  3. I componenti del Centro Studi prestano la propria attività in favore dell’Associazione in forma gratuita e volontaria, salvo il rimborso delle spese documentate. Si applica l’art. 22, commi 1 e 2, del presente Statuto.

Art. 28 – INCOMPATIBILITA’

  1. ll ruolo di Presidente regionale, di Vice-Presidente, di Segretario e di componente del Comitato Esecutivo regionale sono incompatibili con:
    • responsabilità di Governo a livello nazionale o regionale;
    • mandati elettivi nelle assemblee europee, nazionali, regionali;
    • nomina o elezione presso gli Organi di direzione o consigli/comitati di partiti o formazioni politiche in ambito nazionale;
    • componente del Collegio dei Probiviri;
    • componente dell’Organo di Controllo o Revisore Legale dei Conti, ad ogni livello.
  2. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri, dell’Organo di Controllo o di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e con rapporti di consulenza o di lavoro subordinato, ad ogni livello. Si applicano le disposizioni di legge in materia.
  3. L’accertamento di fattispecie di incompatibilità avviene a cura del Consiglio Regionale e determina la decadenza ex nunc dell’interessato.
  4. Fermo quanto disposto dalla legge a carico dell’Organo di Controllo, l’Esecutivo regionale si adopera per la verifica, il monitoraggio e la rimozione, ove possibile, di situazioni che possano configurare le incompatibilità descritte.

Art. 29 – NORME DI RINVIO

  1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni statutarie, ai regolamenti e alle delibere della Rete Associativa UILT, alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 e in subordine, alle previsioni del codice civile in materia di Associazioni.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

  1. La disciplina transitoria, finalizzata ad assicurare continuità alla gestione dell’Associazione nella fase immediatamente successiva all’entrata in vigore delle disposizioni dello Statuto ed a consentire una efficace, uniforme e coordinata applicazione delle stesse, è demandata ad un regolamento interno.
  2. Per la gestione della fase transitoria è in ogni caso disposto quanto segue:
    a) è prorogata la durata del mandato di coloro che ricoprano una carica in seno agli Organi esecutivi ed amministrativi dell’Associazione alla data di approvazione dello Statuto, salvo il caso di assenza di eventuali requisiti personali o professionali richiesti dalla legge o dallo stesso Statuto;
    b) è stabilito il termine del mese di aprile 2023 per costituire il Consiglio Regionale a mezzo dei delegati eletti dalle Compagnie affiliate e aderenti all’Associazione;
    c) il Comitato Esecutivo regionale è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare la trasmigrazione dell’Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.117/2017 e/o l’iscrizione, nello stesso, presso la sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale.

Art. 31 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Le clausole dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro approvazione, salvo differenti termini individuati nelle norme transitorie.
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